Art. 21.
(Contributi alla produzione
e allo sviluppo).

      1. L'Agenzia concede:

          a) contributi selettivi alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che

 

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non sono titolari di un conto, come definito all'articolo 25, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:

              1) alla produzione di audiovisivi. Essi possono essere concessi per la produzione di serie di episodi o di numeri unici, la cui durata complessiva supera rispettivamente i 120 minuti e i 75 minuti;

              2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare future opere audiovisive. Per i prodotti in tecnica di animazione si intende ricompreso in tale categoria il cosiddetto «pilota»;

              3) alla produzione di audiovisivi, della durata non superiore a 5 minuti, destinati ad essere di puro commento video a brani musicali di musicisti esordienti con espressa esclusione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;

          b) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 25, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:

              1) alla produzione di audiovisivi;

              2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare future opere audiovisive. Per i prodotti in tecnica di animazione si intende ricompreso in tale categoria il cosiddetto «pilota»;

          c) contributi complementari: a imprese i produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 25, intestato a loro nome presso l'Agenzia e che hanno esaurito la loro disponibilità sul predetto conto;

          d) contributi per la promozione ad imprese di produzione audiovisiva indipendenti. Tali contributi concorrono al finanziamento delle spese per la promozione all'estero delle opere audiovisive, ivi incluse le spese per il doppiaggio o la sottotitolazione delle opere stesse, come definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, sentita la Commissione per il cinema e l'audiovisivo.

 

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      2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 costituiscono anticipi rimborsabili, tramite compensazione, sulle somme che le imprese di produzione audiovisiva hanno a loro disposizione sul conto presso l'Agenzia nell'anno successivo a quello in cui hanno beneficiato di detto anticipo, ai sensi dell'articolo 25.
      3. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata annualmente, sulla base delle risorse disponibili anno per anno, dal direttore generale dell'Agenzia. I contributi eccedenti tale soglia di sovvenzione costituiscono anticipazione finanziaria, da rimborsare con i primi incassi derivanti dalla utilizzazione economica in ogni sede e con ogni mezzo dell'opera audiovisiva all'estero. Tali contributi sono erogati previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
      4. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, sono indicate:

          a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso dei contributi complementari di cui al comma 1, lettera c);

          b) le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettera d).

      5. Non possono essere destinatari di contribuzione di alcun tipo gli audiovisivi che per contenuti, tematiche o immagini o sequenze sono in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita. La presente disposizione si applica anche agli audiovisivi che, pur non rientrando nella categoria di cui al periodo precedente, contengono incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.